Consiglio comunale

Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. Assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune.


Cosa fa

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.

Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.

Al Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta il "Documento programmatico di legislatura" che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo. L'art. 46 comma 3 che ha modificato l'art. 16 della legge n. 81/1993. In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare il Sindaco. Con l'introduzione di questa norma contenuta nel testo unico D.Lgs. nº 267/2000, il legislatore non chiama più il Consiglio ad approvare il programma sindacale.

I consigli dei comuni con più di 15 000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta. Nei comuni con meno di 15 000 abitanti il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, salvo diversa previsione dello Statuto che può istituire comunque la figura del Presidente.

Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.

Organizzazione

Ulteriori informazioni

Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:

  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surruga.

Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:

  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.

Ultimo aggiornamento: 16-05-2024

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